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ASSEGNO DI INCLUSIONE

 

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Il c.d. "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione.

 

Cos'è

L'Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

A chi è destinato

L'Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • - con disabilità;
  • - minorenne;
  • - con almeno 60 anni di età;
  • - in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. 

Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.

Cosa si intende condizione di svantaggio?
Per condizione di svantaggio si intende persone:

- In carico ai servizi per le persone con disabilità.
- In carico ai servizi per le dipendenze.
- In carico ai servizi per le donne vittime di violenza.
- In carico ai servizi psicologici per la salute della persona.
- In carico ai servizi per le malattie psichiatriche.
- Persone senza fissa dimora iscritte nell’apposito registro anagrafico, o persone comunque in condizione di povertà estrema e senza dimora iscritte all’anagrafe della popolazione residente.
- In carico ai servizi per persone vittime di violenza.
- In carico agli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna in quanto persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno, o persone ex detenute, nel primo anno successivo al fine pena in carico ai servizi.
- In carico ai servizi in quanto persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’articolo 22, comma 2, lettera g) della legge n.328 del 2000, in carico ai s.s.
- In carico ai servizi in quanto neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare.

Beneficio economico

L'importo dell'Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.

Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.

Carta di inclusione

Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "Carta di inclusione" o "Carta ADI". La Carta ADI consente di:

  • - effettuare acquisti di beni e servizi presso i POS degli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard che rientrano nelle categorie di spesa previste dalla normativa di riferimento;
  • - effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro presso gli Uffici Postali per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo;
  • - pagare le utenze domestiche presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali). È inoltre possibile usufruire delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate;
  • - effettuare prelievi di contante

Come richiederlo

L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l'INPS.

Patto di attivazione digitale

L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve iscriversi presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione da parte del richiedente del patto di attivazione digitale. Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Percorso di inclusione sociale e lavorativa

I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.

I servizi sociali eseguono una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi di partecipazione al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa (di cui all'art. 6 del Decreto Lavoro), vengono avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro 60 giorni dall'avvio dei componenti al centro per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso. 

Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale. 

Sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso:

  • - i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
  • - i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;i componenti affetti da patologie oncologiche;
  • - i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • - i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. 
  • - I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.

Per saperne di più: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/decreto-lavoro/Pagine/assegno-di-inclusione

In allegato la richiesta di certificazione condizione di svantaggio.

 

 

Allegati da scaricare:

 

 

 

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